Art. 142
RegolamentoCapo III

Art. 142

76 / 145
In vigore dal 24 ott 1895
Nel caso della riduzione di pensione previsto dall'ultimo alinea dell'articolo 184 del testo unico delle leggi sulle pensioni, un terzo della somma disponibile verrà pagata al titolare, ed i due terzi rimanenti saranno devoluti a titolo di alimenti alla moglie, dalla quale non sia separato con sentenza divenuta irrevocabile, ovvero alle figlie nubili o maschi minorenni, a carico di esso. Qualora gli aventi diritto all'assegno alimentare superassero il numero di tre, la quota ad essi devoluta sulla somma disponibile, sarà portata ai tre quarti, restando ridotta ad un quarto la quota del titolare. Nel caso poi che la moglie non convivesse con i figli, l'assegno alimentare sarà fra essi diviso nel modo stabilito all' del testo unico citato. La ritenuta sulla pensione del condannato, e la concessione dell'assegno alimentare alla famiglia di lui, se del caso, avranno luogo con decreto del ministro del tesoro, registrato alla Corte dei conti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-142