Art. 141
RegolamentoCapo II

Art. 141

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In vigore dal 24 ott 1895
Alla mancanza di documenti originali comprovanti le nomine conseguite ed i servizi prestati, non si può supplire con attestazioni private. Si ammetterà la presentazione dei documenti equipollenti quando per qualsiasi causa sia reso materialmente impossibile di ottenere la copia autentica dei documenzi originali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-141