Art. 140
RegolamentoCapo II

Art. 140

58 / 145
In vigore dal 24 ott 1895
La legalizzazione degli atti di cui agli articoli precedenti sarà eseguita gratuitamente nei casi contemplati al n. 44 della tabella annessa al testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative e gli atti amministrativi, approvato con regio decreto 13 settembre 1874, n. 2086. Gli atti provenienti dall'estero, anche se non soggetti al bollo, debbono però essere legalizzati, giusta il n. 43 della suddetta tabella.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-140