Regolamento›Titolo VII›Capo I
Art. 135
145 / 145In vigore dal 24 ott 1895
I militari ammessi a far liquidare pensione od assegno, i quali desiderano ricevere acconti mensili, potranno farne apposita domanda, nella quale sia ripetuta l'indicazione del domicilio.
Le domande di acconto degli ufficiali verranno trasmesse al ministero della guerra o della marina insieme colla domanda di liquidazione di pensione, quelle dei militari di truppa colla dichiarazione di cessazione dal servizio e degli assegni.
Potrà anche tener luogo della domanda una semplice comunicazione dell'autorità militare incaricata della trasmissione dei documenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-135