Art. 133
RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 133

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In vigore dal 24 ott 1895
A coloro che sono ammessi a far liquidare pensioni od assegni a carico dello Stato, si potrà accordare dal ministero del tesoro, sulla proposta del Procuratore generale presso la Corte dei conti, nell'intervallo di tempo occorrenti alla liquidazione, un acconto mensile temporaneo da imputarsi sul trattamento definitivo che sarà loro dovuto. Coloro che vorranno ottenere quest'acconto dovranno farne espressa domanda al segretariato generale della Corte dei conti, che proporrà l'entità dell'acconto mensile, il quale non potrà in nessun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione o dell'assegno presumibilmente dovuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-133