Regolamento›Titolo VII›Capo I
Art. 132
142 / 145In vigore dal 10 lug 1920
Contro le deliberazioni emesse dalla sezione in materia di pensione, assegno o indennità in tutto o in parte a carico dello Stato, è ammessa la revocazione nei casi e nei termini di cui all' della legge 14 agosto 1862, n. 800.
Quando la revocazione sia proposta di ufficio o chiesta dal procuratore generale o da una delle parti interessate, e la sezione non la ritenga inammissibile, il presidente ordina che sia data comunicazione ufficiale alle parti interessate della domanda o proposta di revocazione, e che gli atti rimangano depositati nella segreteria della sezione per trenta giorni dopo quello della comunicazione alle parti, affinché queste possano prenderne visione e presentare, ove lo credano, le loro osservazioni.
Decorso questo termine, la sezione delibera sulla proposta o sulla istanza.
Nei ricorsi di revocazione contro le decisioni della Corte a sezioni unite, in materia di pensione od indennità a totale carico dello Stato, viene seguito lo stesso procedimento indicato per i richiami dal titolo II, cap. II del R. decreto 5 ottobre 1862, n. 884.
I ricorsi in revocazione contro le decisioni emesse dalla Corte dei conti a sezioni unite nei giudizi contemplati dal decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877, sono disciplinati dall' di quest'ultimo decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-132