Art. 131
RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 131

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In vigore dal 10 lug 1920
I ricorsi contro la liquidazione delle pensioni o contro le deliberazioni negative, devono presentarsi, giusta la legge 26 luglio 1868, n. 4516, direttamente alla Corte dei conti, nel termine di novanta giorni a decorrere da quello in cui avvenne la consegna della deliberazione impugnata. Questo termine decorre per il procuratore generale dalla data della deliberazione della Corte. Il procedimento, in caso di ricorso, è stabilito dal regolamento approvato con Regio decreto 5 ottobre 1862, n. 884, modificato dal Regio decreto 12 maggio 1864, n. 1777 e, per i corsi in materia di pensione od indennità in tutto od in parte a carico di enti diversi dallo Stato, dal decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-131