Art. 13
RegolamentoCapo II

Art. 13

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In vigore dal 24 ott 1895
Per la destituzione degli impiegati civili, si dovranno osservare le norme stabilite dai regolamenti speciali delle amministrazioni, dalle quali gli impiegati stessi dipendono. Qualora nel decreto di destituzione sia espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione o alla indennità, dovrà dal decreto stesso risultare che venne intesa la commissione, di cui all'art. 183 del testo unico delle leggi sulle pensioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-13