Art. 119
RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 119

129 / 145
In vigore dal 24 ott 1895
Le parti potranno presentare o far presentare alla Corte memorie od altri documenti in appoggio alle loro istanze, e ne sarà fatta comunicazione al procuratore generale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-119