Art. 116
RegolamentoTitolo VIICapo I

Art. 116

126 / 145
In vigore dal 24 ott 1895
Nel segretariato generale della Corte dei conti sarà tenuto registro delle istanze che verranno presentate o trasmesse alla Corte per liquidazione di pensioni, assegni ed indennità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-116