Art. 112
RegolamentoCapo II

Art. 112

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In vigore dal 24 ott 1895
Nelle visite sanitarie l'idoneità degli operai deve essere giudicata in rapporto alla specialità del loro servizio. A tal fine, agli altri documenti da consegnarsi all'autorità sanitaria, deve unirsi la dichiarazione del direttore dello stabilimento o dei lavori, comprovante esplicitamente che l'individuo è inabile a proseguire il servizio nella specialità cui è assegnato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-112