Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 110
125 / 145In vigore dal 24 ott 1895
Saranno obbligati a presentare il permesso di matrimonio le vedove e gli orfani degli agenti appartenenti a corpi armati, i cui regolamenti speciali vietano a coloro che ne fanno parte di contrarre matrimonio senza il superiore consenso.
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