Art. 110
RegolamentoTitolo VICapo I

Art. 110

125 / 145
In vigore dal 24 ott 1895
Saranno obbligati a presentare il permesso di matrimonio le vedove e gli orfani degli agenti appartenenti a corpi armati, i cui regolamenti speciali vietano a coloro che ne fanno parte di contrarre matrimonio senza il superiore consenso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-110