Regolamento›Titolo VI›Capo I
Art. 109
124 / 145In vigore dal 24 ott 1895
Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicabili agli agenti appartenenti a speciali corpi armati, di cui al titolo V del testo unico delle leggi sulle pensioni, applicandosi ai medesimi, secondo il grado rispettivo, le norme stabilite per gli ufficiali, ovvero quelle per i militari di truppa, e parimenti lo saranno alle loro famiglie.
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