Art. 109
RegolamentoTitolo VICapo I

Art. 109

124 / 145
In vigore dal 24 ott 1895
Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicabili agli agenti appartenenti a speciali corpi armati, di cui al titolo V del testo unico delle leggi sulle pensioni, applicandosi ai medesimi, secondo il grado rispettivo, le norme stabilite per gli ufficiali, ovvero quelle per i militari di truppa, e parimenti lo saranno alle loro famiglie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-109