Art. 107
RegolamentoCapo II

Art. 107

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In vigore dal 24 ott 1895
Il genitore del militare dovrà unire alla domanda di liquidazione di pensione i seguenti documenti: 1° il proprio atto di nascita; 2° l'atto di nascita del figlio defunto; 3° l'atto di matrimonio dei genitori del defunto; 4° l'atto di morte del militare; 5° una dichiarazione della giunta municipale da cui risulti che il defunto era l'unico sostegno del richiedente; 6° un giudiziale atto di notorietà, o un certificato municipale, comprovante la situazione della famiglia del richiedente al giorno della morte del militare, che comprenda anche i figli non conviventi col padre o colla madre, e colla data di nascita di ciascun membro, e per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata; 7° altro simile certificato comprovante che il militare stesso non lasciò vedova o figli, e se la richiedente è la madre, che essa si trova tuttora in stato vedovile; 8° gli atti di nascita dei figli maschi superstiti; 9° il certificato medico di cecità o l'atto di morte dell'altro coniuge quando ne sia il caso; 10° la matricola o stato di servizio del militare, da rilasciarsi dal corpo; 11° i titoli relativi alla carriera accennati al n. 3 dell' se il militare defunto aveva grado d'ufficiale, o la dichiarazione degli assegni, di cui all' del presente regolamento, se apparteneva alla truppa.
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