Art. 102
RegolamentoCapo II

Art. 102

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In vigore dal 24 ott 1895
Nei certificati sanitari riguardanti impiegati civili o militari morti per effetto di malattie epidemico-infettive, contagiose, o endemiche, di cui ai precedenti , i medici dovranno: 1° descrivere accuratamente la malattia, indicando tutti i sintomi che la caratterizzano, e designandola col nome sotto il quale è volgarmente più conosciuta; 2° determinarne l'origine, l'andamento, la durata, la continuità e l'esito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-102