Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 1
1 / 145In vigore dal 24 ott 1895
REGOLAMENTO per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari
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Le domande degli impiegati civili e degli ufficiali dell'esercito e dell'armata, per ottenere il collocamento a riposo, in riforma, od in posizione di servizio ausiliario, dovranno essere presentate al capo di servizio o al comandante di corpo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-05;603#art-r-1