Art. 1
1 / 1In vigore dal 13 nov 1895
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli atti dell'istruttoria compiuta per la classificazione del porto Nogaro, in provincia di Udine, da cui risulta che quell'approdo interessa una notevole parte di detta provincia, e che dall'anno 1887 in poi vi si è verificato un movimento commerciale superiore, tra importazioni ed esportazioni a 10,000 tonnellate; di talchè il porto stesso ha i requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge (testo unico) 2 aprile 1885, n. 3095, per essere inscritto nella 3ª classe della seconda categoria;
Ritenuto che, comunicato agli Enti locali interessati l'elenco relativo ed il quadro di riparto delle rispettive quote di contributo nelle spese di porto Nogaro, vi fecero opposizione i Comuni di Udine, Porpetto, Pordenone, Palmanova, Rivolto, Arta, Sutrio, Codroipo, Latisana, Cividale, Tarcento, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Sacile, Spilimbergo, Tolmezzo, Villa Santina, Tricesimo, Comeglians, S. Giovanni di Manzano e Paluzza, eccependo alcuni di non aver commercio o ricavar vantaggi da porto Nogaro, dichiarando altri che non sono stati inclusi in detto elenco Comuni che si avvalgono di detto commercio, ed altri infine che la quota loro attribuita è superiore alla rispettiva potenzialità economica, o sproporzianata all'interesse che hanno nel commercio di porto Nogaro;
Considerando invece che il movimento commerciale che si esercita nel porto Nogaro arreca vantaggio alle popolazioni dei Comuni opponenti per l'esportazione dei prodotti dai loro territori e l'importazione dei generi e coloniali di abituale consumo locale, secondo i dati di fatto forniti dai competenti Uffici di Dogana, e che il riparto delle quote di contributo è stato eseguito in base agli elementi dalla legge prescritti;
Considerato che l'iscrizione di porto Nogaro in 3ª classe deve decorrere dal principio dell'esercizio finanziario posteriore al triennio 1887-1889 in cui si verificò il movimento annuo non minore di 10000 tonnellate di merci imbarcate e sbarcate, e quindi dal 1° luglio 1890;
Vista la predetta legge 2 aprile 1885 e il R. Decreto 18 luglio 1885 n. 3596;
Udito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Consiglio del Commercio, il Consiglio Superiore di Marina ed il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Respinti i ricorsi dei Comuni di Udine, Porpetto, Pordenone, Palmanova, Rivolto, Arta, Sutrio, Codroipo, Latisana, Cividale, Tarcento, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Sacile, Spilimbergo, Tolmezzo, Villa Santina, Tricesimo, Comeglians, San Giovanni di Manzano e Paluzza, il porto Nogaro è inscritto nella 3ª classe della 2ª categoria generale dei porti del Regno, con decorrenza dal 1° luglio 1890, ed è pure approvata la designazione degli Enti interessati nel commercio del porto stesso con l'indicazione delle rispettive loro quote di concorso nelle spese, come risulta dall'unito elenco, visto, d'ordine, Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Valsavaranche, addì 18 agosto 1895.
UMBERTO.
G. Saracco.
Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.
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