Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 ago 1895
Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 agosto 1895. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.
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