Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 set 1895
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. decreto 11 ottobre 1888, n. 5820, in virtù del quale il porto di Trapani fu ascritto, giusta la vigente legge 2 aprile 1895, n. 3095 (testo unico) alla prima categoria, nell'interesse della navigazione generale, ed alla 2ª classe, 1ª serie, della seconda categoria, per le opere riguardanti il commercio, e fu approvato contemporaneamente l'elenco degli Enti interessati nel commercio del porto stesso, col riparto delle quote di contributo nelle spese; Viste le istanze 2 dicembre 1892 e 5 marzo 1893 della Camera di Commercio ed Arti di Trapani e di quel Municipio, intese ad ottenere il passaggio di detto porto dalla 2ª alla 1ª classe della seconda categoria, nell'interesse del commercio, ferma stante la sua primitiva assegnazione nella prima categoria; Ritenuto che nel porto di Trapani si riscontrano i due requisiti prescritti dall'art. 2 della citata legge, perché il movimento commerciale di esso giovando ad estesa parte del Regno, ed al traffico internazionale terrestre, lo costituisce d'interesse generale dello Stato; e perché la quantità delle merci imbarcate e sbarcate in detto porto fu superiore alle 250,000 tonnellate in ognuno degli anni del triennio 1890-1891-1892; Che il chiesto passaggio deve, a termini della legge, decorrere dal principio dell'esercizio finanziario immediatamente successivo al triennio 1890-1892 in cui si verificò l'indicato movimento commerciale; Che nell'eseguita istruttoria non risultò la necessità di variare l'elenco degli Enti interessati e si stabilì, in base ai richiesti elementi, l'ultimo accertamento dei quali ebbe per conseguenza che la quota proporzionale del Comune di Trapani fu considerevolmente accresciuta, a sgravio di quelle degli altri Comuni; Che comunicato tale riparto agli Enti interessati, fecero opposizione i soli Comuni di San Giuliano e di Vita, il primo allegando che fosse stato commesso un errore nell'elemento dei tributi diretti, e il secondo sostenendo che esso non abbia interesse nel porto di Trapani e che l'onere relativo riesca troppo grave per le sue condizioni finanziarie; Considerando che fu escluso in fatto il supposto errore, affermato dal Comune di Monte San Giuliano, rispetto al computo dei tributi diretti; e che risultò dimostrato l'interesse del Comune di Vita, il quale sarà alleviato, così dal passaggio stesso di classe, come dal nuovo riparto dei contribuenti; Sentito il Consiglio Provinciale di Trapani e i Consigli dei Comuni interessati; Udito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Consiglio di Commercio, il Consiglio Superiore di Marina, e il Consiglio di Stato; Vista la legge 2 aprile 1885 n. 3095 (testo unico) e il R. decreto 18 luglio 1885 n. 3596; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici; Abbiamo decreto e decretiamo: Respinti i ricorsi dei Comuni di Monte San Giuliano e di Vita, e ferma stante l'iscrizione in prima categoria, nell'interesse della navigazione generale, è approvato il passaggio del porto di Trapani alla 1ª classe della seconda categoria per le opere riguardanti il commercio, con decorrenza dal 1° luglio 1893, ed è purè approvata la designazione degli Enti interessati nel commercio del porto stesso, con l'indicazione delle rispettive loro quote di concorso nelle spese, come risulta dall'unito Elenco, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro dei Lavori Pubblici. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 1895. UMBERTO. G. Saracco. Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-07-18;537#art-1