Art. 27 · Rescissione dei contratti od esecuzione di ufficio per grave negligenza o contravvenzione ai patti.
RegolamentoSez. III

Art. 27

Abrogato78 / 120

Rescissione dei contratti od esecuzione di ufficio per grave negligenza o contravvenzione ai patti.

In vigore dal 13 mag 2000
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-05-25;350#art-r-27