Art. 1
1 / 1In vigore dal 26 mag 1895
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduto il Nostro decreto delli 11 corrente mese, col quale le frazioni Civitella e Monte San Vito sono state distaccate dal Comune di Sant'Anatolia di Narco ed aggregate a quello di Scheggino (Perugia) a decorrere dal 1° luglio 1895;
Veduta la legge comunale e provinciale.
Abbiamo decretato e decretiamo:
La decorrenza del suddetto provvedimento, che ha modificato la circoscrizione dei due Comuni di Sant'Anatolia di Narco e di Scheggino, è fissata al 5 maggio prossimo, anziché al 1° luglio come era stabilito nel Nostro precitato decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 aprile 1895.
UMBERTO.
Crispi.
Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-04-25;243#art-1