Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 16 mag 1895
I confini delle dette frazioni sono quelli che risultano dalla pianta topografica prodotta dal Comune di Scheggino, controfirmata dall'Ufficio del Genio Civile e che sarà vistata dal Ministro dell'Interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-04-11;114#art-2