Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 28 apr 1895
Fino alla ricostituzione delle Amministrazioni comunali, cui si procederà mediante le elezioni generali, in base alle liste elettorali straordinariamente rivedute in quest'anno, gli attuali Consigli dei Comuni di Benestare e di Plati continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni, le quali possano vincolare l'azione della futura rappresentanza. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 marzo 1895. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-21;97#art-3