Statuto
Art. 9
9 / 34In vigore dal 26 apr 1895
D'accordo col presidente, il segretario ed il vice segretario si compartono gli uffici, e se l'uno è impedito, l'altro ne fa le parti. Compilano gli atti delle adunanze, hanno cura delle pubblicazioni, provvedono alla corrispondenza, agli archivi ed al buon andamento degli affari. La rimunerazione annua pagata dallo Stato è di lire 2,000 al segretario e di lire 1,400 al vice segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-9