Statuto
Art. 6
6 / 34In vigore dal 26 apr 1895
Dove il membro effettivo pensionato abbandoni il Veneto, e non sia stato per quindici anni membro effettivo, non potrà godere la pensione, ma la riavrebbe a nuova vacanza in caso che ritornasse nelle provincie venete. Perderà la pensione chi per un anno accademico non intervenga senza grave e giustificato motivo alle adunanze.
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