Art. 4
Statuto

Art. 4

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In vigore dal 26 apr 1895
A membro effettivo non può essere eletto chi non abbia residenza nelle provincie venete. Suoi particolari doveri sono: l' intervenire alle sedute, il leggere dissertazioni da stampare negli atti e nelle memorie o presentarne il sunto, e dare quei giudizi o rapporti dei quali abbia incarico dall'istituto. Ne è dispensato solo chi abbia finiti i settanta anni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-4