Statuto
Art. 33
33 / 34In vigore dal 26 apr 1895
Lo Stato provvede all'istituto assegnandogli il palazzo di residenza, e pagando la dote annua di lire 12,240, già determinata per legge; le pensioni dei venti membri effettivi, le rimunerazioni al segretario e al vice segretario e gli stipendi agli impiegati come segue:
Conservatore................... L. 2,000;
Primo scrittore.................. » 1,800;
Secondo scrittore................. » 1,500;
Bidello...................... » 1,100;
Inserviente.................... » 900.
I suddetti impiegati godono l'aumento sessennale e i diritti alla pensione, regolati dalle leggi comuni per gli impiegati del Regno.
Storico versioni
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