Art. 33
Statuto

Art. 33

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In vigore dal 26 apr 1895
Lo Stato provvede all'istituto assegnandogli il palazzo di residenza, e pagando la dote annua di lire 12,240, già determinata per legge; le pensioni dei venti membri effettivi, le rimunerazioni al segretario e al vice segretario e gli stipendi agli impiegati come segue: Conservatore................... L. 2,000; Primo scrittore.................. » 1,800; Secondo scrittore................. » 1,500; Bidello...................... » 1,100; Inserviente.................... » 900. I suddetti impiegati godono l'aumento sessennale e i diritti alla pensione, regolati dalle leggi comuni per gli impiegati del Regno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-33