Art. 32
Statuto

Art. 32

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In vigore dal 26 apr 1895
L' istituto di tre in tre anni stanzierà nel bilancio la somma di lire 1,500, per premi d' incoraggiamento a coloro che giudicherà benemeriti delle scienze applicate o delle industrie manifatturiere ed agricole e per bene avviate iniziative, o per miglioramenti d' importanza nei prodotti. I membri onorari ed effettivi non possono concorrere ai premi.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-32