Art. 27
Statuto

Art. 27

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In vigore dal 26 apr 1895
La presidenza, cioè, il presidente, il vice presidente, il segretario, il vice segretario e l'amministratore formano il consiglio di amministrazione e r ultimo ne eseguisce le decisioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-27