Statuto
Art. 23
23 / 34In vigore dal 26 apr 1895
Le adunanze sono pubbliche. Finite le letture e le discussioni scientifiche, non restano presenti alle sedute che i membri effettivi, se il presidente, per particolari ragioni, non decidesse in altro modo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-23