Art. 21
Statuto

Art. 21

21 / 34
In vigore dal 26 apr 1895
Presidente, vice presidente, segretario, vice segretario e amministratore sono scelti tra i membri effettivi, e la nomina è confermata da reale decreto. - Parimente sono confermate per reale decreto le nomine dei membri effettivi ed il conferimento delle pensioni. Per conferire la pensione, va nelle elezioni tenuto conto ad un tempo della anzianità e dell'operosità scientifica ed accademica. Votano soltanto i membri effettivi pensionati, presenti tre quinti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-21