Art. 19
Statuto

Art. 19

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In vigore dal 26 apr 1895
Se l'istituto, dopo tre votazioni, non accetta le proposte fatte, non può il consiglio ripresentare la stessa persona da eleggere che dopo scorsi sei mesi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-19