Art. 18
Statuto

Art. 18

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In vigore dal 26 apr 1895
Uno dei consiglieri presenta all'istituto una relazione particolareggiata sulle opere e sui meriti dei membri o dei soci proposti che devono essere almeno due per ogni posto vacante. Per ogni posto vacante si vota dai soli membri effettivi ed onorari per ischede, scrivendo un nome che riuscirà eletto se abbia la maggioranza dei presenti. Se i proposti sono più di due, e nessuno abbia la maggioranza, si ripeterà la votazione fra i due che abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi. - Per gli effettivi e per i corrispondenti è necessaria la presenza della metà più uno dei membri effettivi, di due terzi ove si tratti di onorari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-18