Art. 12
Statuto

Art. 12

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In vigore dal 26 apr 1895
Le collezioni da servire agli studi di storia naturale, le monete, le medaglie e la libreria sono affidate ad un conservatore che ha lo stipendio sul bilancio dello Stato di annue lire 2,000.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-12