Art. 11
Statuto

Art. 11

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In vigore dal 26 apr 1895
L'amministratore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Nell'entrare in ufficio, riceve gli inventari degli averi dell'istituto, li sottoscrive, ne è mallevadore e la sua responsabilità continua finché non ceda al suo successore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-03-17;63#art-s-11