Art. 10
Statuto

Art. 10

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In vigore dal 26 apr 1895
Il segretario ed il vice segretario durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Allorchè ambedue questi uffici vengono conferiti contemporaneamente, il vice segretario si considera eletto solo per un triennio. Il presidente, il vice presidente, il segretario ed il vice segretario rimangono in carica fino alla nomina e consegna dell'ufficio ai loro successori.
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