Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 3 apr 1895
Art. III. Fino alla ricostituzione delle Amministrazioni comunali di Praly e di Perrero, cui si provvederà mediante elezioni generali in base alle liste elettorali straordinariamente rivedute in quest'anno, gli attuali Consigli comunali continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni, le quali possano vincolare l'azione delle future rappresentanze. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 febbraio 1895. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.
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