Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 mar 1895
UMBERTO I. per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Veduto il ricorso 10 gennaio 1873 prodotto dal comune di Montagnana, in provincia di Padova, per ottenere la inclusione nelle proprie mappe catastali della superficie di terreno fronteggiante la strada comunale di Montagnana, laddove sorge la chiesa della Madonnetta, non che l'inclusione della chiesa stessa e dello stabile inscritto nel catasto del comune di Roveredo di Guà (Verona), al num. 1175 di mappa; Vedute le deliberazioni 27 settembre 1893 e 2 novembre 1893 del Consiglio comunale di Montagnana e 30 marzo 1894 del Consiglio comunale di Roveredo di Guà; Vedute le deliberazioni 6 dicembre 1893 del Consiglio provinciale di Padova e 4 giugno 1894 del Consiglio provinciale di Verona; Veduta la legge comunale e provinciale; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: Accolto il ricorso del comune di Montagnana, la superficie di terreno fronteggiante la strada comunale di Montagnana, laddove sorge la Chiesa della Madonnetta, la chiesa stessa e lo stabile inscritto nel catasto del comune di Roveredo di Guà, al n. 1175 di mappa, saranno cancellati dal catasto di Roveredo di Guà ed inclusi in quello di Montagnana, rimanendo in conformità a tale correzione delle due mappe catastali, modificati il confine fra i due comuni. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 gennaio 1895. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.
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