Art. 1
1 / 2In vigore dal 17 feb 1895
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduto il ricorso 20 gennaio 1892 del comune di San Pietro di Barbozza (Treviso), per la rettifica del confine dalla parte dei comuni di Valdobbiadene e Farra di Soligo e per la conseguente inscrizione nelle proprie mappe catastali delle zone di territorio e borgate denominate Col Sacol e Moliana;
Veduto il ricorso 29 giugno 1893 del comune di Farra di Soligo perché sia dichiarato appartenere al comune stesso la giurisdizione amministrativa sulla borgata e territorio della Moliana;
Vedute le deliberazioni 26 febbraio e 6 agosto 1893 del Consiglio comunale di S. Pietro di Barbozza; del 10 aprile 1893 del Consiglio comunale di Valdobbiadene, del 25 febbraio 1892 del Consiglio comunale di Farra di Soligo;
Vedute le deliberazioni del Consiglio provinciale di Treviso del 29 maggio 1893 e 13 settembre 1894;
Veduti tutti gli altri documenti prodotti dai comuni di S. Pietro di Barbozza e di Farra di Soligo;
Veduta la legge comunale e provinciale;
Sentito il Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Il ricorso del comune di S. Pietro di Barbozza è accolto per la parte che riflette la rettifica del confine col comune di Valdobbiadene. Conseguentemente i territori e borgate «Col e Sacol» comprese nelle mappe catastali di questo comune dovranno essere inscritte in quelle del comune di S. Pietro di Barbozza, ed il limite dei territori stessi costituirà la nuova linea di confine fra l'uno e l'altro comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-01-13;23#art-1