Art. 2
2 / 2In vigore dal 31 gen 1895
È approvato lo statuto organico di detta cassa composto di n. 15 articoli con le seguenti modificazioni ed aggiunte:
All'art. 3° è aggiunto un capoverso del seguente tenore: «Questo tasso può essere diminuito per deliberazione dell'amministrazione approvata dall'autorità tutoria»;
L'art. 4° è modificato del modo seguente: «La misura massima di ciascun prestito è di lire 30»;
Un esemplare di detto statuto sarà d'ordine Nostro munito di visto e sottoscritto dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 dicembre 1894.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 8 gennaio 1895.
Reg. 197. Atti del Governo a f. 23. G. Cappiello.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. Calenda.
F. Crispi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-12-16;569#art-2