Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 31 gen 1895
È approvato lo statuto organico di detta cassa composto di n. 15 articoli con le seguenti modificazioni ed aggiunte: All'art. 3° è aggiunto un capoverso del seguente tenore: «Questo tasso può essere diminuito per deliberazione dell'amministrazione approvata dall'autorità tutoria»; L'art. 4° è modificato del modo seguente: «La misura massima di ciascun prestito è di lire 30»; Un esemplare di detto statuto sarà d'ordine Nostro munito di visto e sottoscritto dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 dicembre 1894. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 8 gennaio 1895. Reg. 197. Atti del Governo a f. 23. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. Calenda. F. Crispi.
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