Art. 1
1 / 2In vigore dal 1 feb 1895
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda del prof. dott. Cesare Gazzaniga, promotore della fondazione in Cabiaglio (Corno) di un asilo infantile, per la costituzione di questo in ente morale, per l'autorizzazione ad accettare il legato di lire settemila disposto 'a favore dell'asilo stesso dalla fu Ernesta Leoni vedova Porrani con testamento olografo 10 dicembre 1886 e per l'approvazione dello statuto organico;
Vedute le relative deliberazioni del consiglio comunale di Cabiaglio e della giunta provinciale amministrativa di Como;
Vedute le leggi 17 luglio 1890, 5 giugno 1850;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile di Cabiaglio è costituito in ente morale, è autorizzato ad accettare il lascito come sopra disposto dalla fu Ernesta Leoni vedova Porrani e sarà amministrato da un collegio di cinque persone delle quali tre nominate dall'assemblea dei soci ed azionisti e due dal consiglio comunale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-12-13;575#art-1