Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 gen 1895
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda della temporanea rappresentanza dell'orfanotrofio femminile fondato in San Giovanni Gemini (Girgenti) dalli furono don Liborio e Vincenzo Messi con testamenti 29 giugno 1871, 9 marzo 1872, 7 marzo 1887, per la costituzione del medesimo in ente morale e per la approvazione del relativo statuto organico; Veduto il detto statuto; Veduto il voto del consiglio comunale di San Giovanni Gemini; Veduta la legge 17 luglio 1890; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'orfanotrofio femminile come sopra fondato in San Giovanni Gemini è costituito in ente morale e sarà amministrato pel primo quinquennio dagli eredi universali ed esecutori testamentari dei fondatori unitamente al barone cav. dott. Gerolamo Alessi quale rappresentante della famiglia omonima e del comune, in seguito da una commissione composta di cinque amministratori, da nominarsi dall'arciprete protempore e dal sindaco di San Giovanni Gemini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-12-06;534#art-1