Art. 1
1 / 2In vigore dal 1 dic 1894
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda del municipio di Genova per la costituzione in ente morale dell'asilo colà fondato ad iniziativa del municipio stesso, col concorso di altri comuni della Liguria e di privati cittadini, a favore degli orfani della gente di mare, appartenenti al territorio dell'antica repubblica di Genova, ed a ricordo del 25mo anniversario delle Nostre nozze;
Veduto il relativo statuto organico, presentato per la Nostra approvazione;
Vedute le deliberazioni del consiglio comunale e consiglio provinciale e della giunta provinciale amministrativa di Genova;
Vedute le leggi 17 luglio 1890;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo, come sopra fondato in Genova, per gli orfani della gente di mare, con la dotazione patrimoniale di lire centocinquantamila circa, è costituito in ente morale ed è affidato in amministrazione a nove persone elette dal consiglio comunale di Genova, tre fra i membri dello stesso, due fra gli uomini di mare, quattro fra i cittadini genovesi e liguri e fra gli amministratori degli enti che maggiormente contribuirono alla fondazione ed incremento dell'istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-18;418#art-1