Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 nov 1894
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda perché l'istituto di educazione e lavoro fondato in Rimini (Forlì) dal sig. Matteo Belisardi col concorso di un comitato di cittadini sia eretto in ente morale ed autorizzato ad accettare due donazioni fatte pel suo impianto ed incremento dal fondatore, l'una con atto notarile 30 giugno 1894, consistente in una casa del valore di lire 5,985 e consistente l'altra in 60 obbligazioni ferroviarie al portatore dell'importo nominale di lire 30,000 da consegnarsi al detto istituto dopo che sia stato giuridicamente riconosciuto; Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Rimini e della giunta provinciale amministrativa di Forlì; Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037 e 17 luglio 1890, n. 6972; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'istituto di educazione e lavoro in Rimini è eretto in ente morale sotto l'amministrazione di un consiglio composto di un presidente e di sei membri eletti dai soci nonché del fondatore ed autorizzato ad accettare le donazioni come sopra fatte in suo favore dal sig. Matteo Belisardi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 13 ottobre 1894. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 3 novembre 1894. Reg. 196. Atti del Governo a f. 111. T. Pacini. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA. F. Crispi.
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