Statuto›Capo II
Art. 9
9 / 51In vigore dal 24 nov 1894
L'amministrazione della scuola Coli è affidata ad un consiglio, che ne avrà la legale rappresentanza. Esso è composto di un presidente e di tre membri, uno dei quali viene dal consiglio stesso incaricato a fare le funzioni di segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-9