Art. 9
StatutoCapo II

Art. 9

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In vigore dal 24 nov 1894
L'amministrazione della scuola Coli è affidata ad un consiglio, che ne avrà la legale rappresentanza. Esso è composto di un presidente e di tre membri, uno dei quali viene dal consiglio stesso incaricato a fare le funzioni di segretario.
Storico versioni

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