Art. 51
StatutoCapo V

Art. 51

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In vigore dal 24 nov 1894
Per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, si prenderà norma dalle leggi generali dello Stato, in quanto possono essere applicabili ai casi non espressamente previsti. Visto d'ordine di S. M. Il ministro della pubblica istruzione G. BACCELLI.
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