Art. 49
StatutoCapo V

Art. 49

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In vigore dal 24 nov 1894
Quando le nomine di cui all'articolo precedente siano state approvate dal consiglio provinciale scolastico, il consiglio d'amministrazione attenderà al disbrigo degli affari in corso, procederà alla compilazione dell'inventario, e farà eseguire al tesoriere la consegna di tutti i titoli di rendita del legato, e di tutti i documenti necessari per la gestione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-49