Art. 47
StatutoCapo V

Art. 47

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In vigore dal 24 nov 1894
Non più tardi di dieci giorni successivi parteciperà la nomina alle persone elette e le inviterà all'adunanza che dovrà tenersi dopo trascorsi 15 giorni da quello in cui la detta nomina resulterà notificata al pubblico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-47