Art. 45
StatutoCapo IV

Art. 45

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In vigore dal 24 nov 1894
Il licenziamento d'ufficio dell'insegnante, e le altre pene disciplinari contro il maestro possono solo pronunziarsi nei voluti termini e forme di legge; ma il presidente può sospendere in via provvisoria l'insegnante medesimo, quando si avverino le condizioni previste dall'art. 184, del vigente regolamento sulle scuole elementari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-45