Art. 44
StatutoCapo IV

Art. 44

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In vigore dal 24 nov 1894
Quando il maestro abbia bisogno di assentarsi dalla scuola per un tempo che non sia superiore ai tre giorni, deve preventivamente ottenere il relativo permesso dal presidente del consiglio d'amministrazione, e dal consiglio stesso, quando l'assenza sia maggiore di tre giorni. In quest'ultimo caso il consiglio provvederà alla supplenza e potrà a quest'effetto richiedere che il maestro concorra col proprio stipendio a farne la spesa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-08;411#art-s-44